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Avviso pubblico per erogazione di Buoni spesa alimentari. Scadenza domande 24 Luglio ore 13:00.

Ecco le caratteristiche su come partecipare. 

Importo del buono spesa

Il contributo concesso per mezzo del buono spesa è erogato una tantum ed il relativo importo è determinato secondo le seguenti modalità:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO

Nuclei unipersonali

Euro 100,00

Nuclei composti da due persone

Euro 200,00

Nuclei composti da tre persone

Euro 300,00

Nuclei composti da quattro persone

Euro 400,00

Nuclei composti da cinque persone o più

Euro 500,00

 

L'importo è aumentato di €. 50,00 in caso di presenza di un minore 0-3 anni.

In caso di presenza di disabile nel nucleo familiare a prescindere dal numero dei componenti l'importo complessivo è di €. 500,00

Destinatari, istanze e modalità di concessione del buono spesa

I destinatari sono individuati mediante la stesura e la approvazione di appositi elenchi stilati dai servizi sociali (o altro settore del comune) sulla base dei criteri generali definiti dal decreto dirigenziale della Regione Calabria n.6049 del 03.06.2020 e dal Disciplinare di attuazione, tenuto conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covíd-19, dando priorità a quelli non già assegnatari di altre forme di sostegno pubblico.

Ai fini della presentazione delle istanze, della individuazione dei destinatari e dell'assegnazione dei buoni spesa sono stabilite le seguenti definizioni, modalità e criteri:

  •  
  • Destinatari: Persone e nuclei residenti nel Comune beneficiario (nonché persone e • nuclei domiciliati nel Comune in conseguenza dei provvedimenti che hanno imposto limitazioni agli spostamenti sul _territorio nazionale) che versino "in stato di bisogno", individuati sulla base delle istanze pervenute ed in funzione dei criteri di cui al presente articolo, dando priorità agli individui e nuclei in difficoltà, anche temporanea, che non abbiano percepito nessuna misura di sostegno legata all'emergenza sanitaria.

Lo "stato di bisogno" è altresì comprovato dalla presenza di c.d. eventi causali di effetti economici negativi, anche temporanei, causati dell'emergenza da COVID-19, che il . richiedente deve dichiarare nell'istanza, sotto la propria responSabilità, individuati nelle seguenti circostanze: - la perdita o la riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;

 

- la sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientranti nei codici ATECO delle attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM 22 marzo 2020

  • successive integrazioni;

- l'impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a causa dell'obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per effetto della contrazione delle chiamate;

- altre cause analoghe, di pari gravità, che il richiedente descrive e dichiara sotto la propria responsabilità nell'istanza;

  • Istanze: E' possibile presentare istanza cartacea mediante consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune.

Possono presentare domanda i cittadini residenti o domiciliati nel comune, che si trovino in una delle seguenti condizioni a seguito dell'insorgere dell'Emergenza Covid-19:

  • la perdita o la riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;

- la sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientranti nei codici ATECO delle attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM 22 marzo 2020 e successive integrazioni;

  • l'impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a causa dell'obbligò di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per effetto della contrazione delle chiamate;

- altre cause da specificarsi (eventualmente a cura del Comune o da parte del richiedente all'interno dell'istanza).

  • Causa ostativa: È causa ostativa alla concessione del beneficio che l'istante o altri componenti
    il nucleo abbiano già presentato medesima domanda in altri Comuni del territorio regionale.
  • Ammissione prioritaria: È motivo di ammissione prioritaria alla concessione del beneficio non avere percepito, alla data di presentazione dell'istanza, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, redditi, contributi o sussidi, comunque denominati nel periodo di c.d. lockdown (dal 9 marzo al 3 maggio 2020). Rientrano nell'ammissione prioritaria i richiedenti il cui nucleo familiare abbia percepito contributi, sussidi o redditi entro un importo che va da zero a 780,00 euro complessivi nel periodo considerato.
  • Ammissione secondaria: Persone e nuclei che, nel mese precedente a quello di presentazione dell'istanza, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, abbiano percepito redditi, contributi e/o sussidi, comunque denominati, nei limiti di 780,00 euro mensili. Tali richiedenti essere ammessi con priorità secondaria, compatibilmente con la disponibilità delle risorse assegnate al Comune.
  • Ammissione residuale: Qualora l'importo necessario a far fronte alle richieste pervenute ecceda i limiti delle risorse disponibili, il Comune provvederà alla concessione dei buoni spesa nei limiti delle risorse medesime dando priorità ai criteri di ammissione prioritaria e secondaria, rispettivamente. Soddisfatte tali richieste, in presenza di economie maturate nelle risorse assegnate nell'ambito del presente intervento, il Comune potrà assegnare i buoni a tutti gli altri richiedenti, stilando elenchi ordinati ín base all'ISEE, dando priorità a redditi più bassi e nuclei familiari più numerosi.
  • Riserva: Il 5% del fondo assegnato al Comune deve essere utilizzato per l'erogazione di buoni per famiglie al cui interno del nucleo familiare vi sia la presenza di un disabile nella misura massima di € 500,00.

 

Le dichiarazioni di cui sopra, rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, dovranno essere formulate utilizzando lo schema di istanza predisposto dalla Regione.

Il Comune elabora e valuta le domande in ordine di arrivo e, in base ai criteri previsti dal Disciplinare di attuazione per l'ammissione primaria, secondaria e residuale ed approva la concessione del beneficio fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L' istanza che risulterà incompleta sarà valutata secondo l'ordine di arrivo delle eventuali integrazioni richieste.

Il richiedente che presenta istanza per l'ammissione al beneficio in via residuale dovrà allegare attestazione ISEE.

 
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